Societario: società in accomandita; responsabilità illimitata del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società nonostante l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese.

Corte di Cassazione, sez. VI civ., 4 aprile 2017, n.12953, (dep. 23 maggio 2017). Presidente: CIRILLO.  Relatore: MANZON.

È legittimo l’accertamento emesso nei confronti di una società di persone estinta se notificato ai soci: questi ultimi, infatti, divengono i successori dei debiti sociali rimasti inevasi. (Redazione)(Riproduzione riservata).

 

In tema di società in accomandita, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società (Iva e Irap) è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l’estinzione dell’obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente pendente societate.(Principio di diritto).