Societario: differenza marchio forte e marchio debole; valutazione capacità distintiva del segno; art. 13 C.P.I.; funzione estetica svolta dal segno in collegamento descrittivo con il prodotto.

(Corte di Cassazione, sez. I civ., 3 novembre 2016, n. 6551 (dep. 14 marzo 2017). Presidente: RAGONESI; Relatore: SCALDAFERRI.

La funzione estetica che viene svolta dal segno nell’accompagnare la forma di un prodotto, deve essere valutata in collegamento descrittivo con lo stesso. A tale collegamento si riferisce l’articolo 13 del d. lgs. 30/2005. Tuttavia, il collegamento de quo, pur consentendo nella fattispecie esaminata la registrabilità del marchio, nel contempo affievolisce la capacità distintiva nei confronti dell’acquirente della merce, limitando l’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio “forte” in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. 

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