Procedure concorsuali: natura della procedura prefallimentare; natura cognitiva; tempo di esecuzione; inapplicabilità sospensione normativa antiusura.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 9 novembre 2016, n. 507 (dep. 11 gennaio 2017). Presidente: NAPPI; Relatore: LAMORGESE.

La procedura prefallimentare non ha "natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può darsi iniziata l'esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dalla normativa antiusura".