Procedure concorsuali: insinuazione al passivo fondo di garanzia INPS in una procedura di amministrazione straordinaria.

Corte di Cassazione, sez. lav., 29 marzo 2017, n. 19657, (dep. 7 agosto 2017). Presidente: MAMMONE. Relatore: D’ANTONIO.

La surroga del fondo di garanzia, gestito dall’Inps, ex art. 2 comma 7, della l. 297 del 1982, nel privilegio spettante al lavoratore, ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 c.c., consente al medesimo fondo di insinuarsi al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria, anche a seguito di esito favorevole di opposizione allo stato passivo, nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore e, quindi, non in maniera integrale, ma comprendendo nel credito privilegiato solo gli interessi maturati fino al momento in cui lo stato passivo diventa definitivo, con esclusione degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente.  (Corte di Cassazione, 14 dicembre 2015 n. 25168) (Principio di diritto).