Penale: società di comodo; strumento per svolgimento attività imprenditoriale del soggetto fallito; sequestro preventivo.

Corte di Cassazione, sez. V pen., 26 giugno 2015, n. 3563 (dep. 27 gennaio 2016). Presidente: VESSICHELLI; Relatore: PEZZULLO.

"La società di comodo, in quanto costituisca lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale, non può in sè e per sè costituire oggetto di sequestro preventivo, atteso che nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività o che ne intraprenda una nuova, fatte salve, ovviamente, le ragioni dei creditori concorsuali".