Marchi e brevetti: concetto di prodotti affini; rischio di confusione in mancanza di distinzione precisa dei segni identificativi; marchio e domain name.

Corte di Cassazione, sez. I civ.21 giugno 2017, n. 20189, (dep. 18 agosto 2017). Presidente: NAPPI.  Relatore: DI VIRGILIO.

Si intendono affini quei prodotti che per loro natura, la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno, risultano in misura rilevante fungibili e pertanto in concorrenza, cosicchè la mancanza di distinzione precisa tra i segni che li identificano nel mercato comporta, per l’appunto, il rischio della confusione e, dunque, dell’illecita aggressione all’altrui avviamento ed all’altrui clientela. E’ conseguente che tale affinità pertanto debba implicare la comunanza di una qualità ontologica dei prodotti in questione e non tanto la mera appartenenza dei medesimi ad un ambito, di origine culturale o di costume”.  (Principio di diritto) (Cass.  23787/04; Cass. 4295/1997; Cass. 1424/2000; Cass. 6244/1983).

Ne consegue che,qualora non emerga una possibile confondibilità dei prodotti o dei servizi, il titolare del marchio che è stato registrato prima non è legittimato a vietare l’uso del segno distintivo, anche come domain name. (Redazione)(Riproduzione riservata).