Liquidazione coatta amministrativa: opposizione allo stato passivo; postergazione del credito; società cooperativa; ratio della postergazione.

Tribunale di Treviso, sez. II civ., 14 gennaio 2015 (dep. 19 gennaio 2015). Presidente: PASSARELLI; Relatore: VALLE.

Tribunale di Treviso, sez. II civ., 13 gennaio 2015 (dep. 13 gennaio 2015). Presidente Relatore: PASSARELLI.

La ratio della postergazione ex art. 2467 c.c. è quella di tutelare i creditori terzi, sui quali si finirebbe per trasferire di fatto il rischio di impresa qualora dovessero concorrere con i soci finanziatori, che deve essere però adeguata all'ipotesi di società cooperativa, la cui struttura è tale da "far ritenere che il ruolo del capitale all'interno di essa sia parzialmente diverso rispetto alla società lucrativa, finalizzato come è ad una gestione mutualistica, e, di conseguenza, non deve considerarsi assimilabile il prestito sociale cooperativo con il finanziamento dei soci ex art. 2467 c.c. (Redazione) (Riproduzione riservata).