Inopponibilità al fallimento del D.I. dichiarato definitivo dopo l'apertura della procedura concorsuale

In caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,  il provvedimento monitorio può essere dichiarato definitivo solo a seguito del passaggio in giudicato del provvedimento dichiarativo dell’estinzione medesima.

Tale presupposto dev’essere positivamente verificato dal Giudice che ha emesso il decreto, con apposizione del visto ex artt. 653 e 654 c.p.c. che conferisce al provvedimento monitorio efficacia di giudicato, analogamente al provvedimento ex art. 647 c.p.c.

Dev’essere, pertanto, dichiarato inopponibile al fallimento ex art. 45 L.F. il decreto ingiuntivo dichiarato definitivo ex artt. 653 e 654 c.p.c. successivamente all’apertura della procedura concorsuale.