Fallimento:notifica a mezzo pec ricorso fallimento e decreto fissazione udienza; mancata apertura casella di posta certificata; presunzione di conoscibilità.

 Corte di Cassazione, sez. I civ., 3 febbraio 2017, n. 7390, (dep. 22 marzo 2017). Presidente: RAGONESI. Relatore: BISOGNI.

La notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione, effettuata a mezzo PEC, ma conosciuta dalla fallenda solo dopo la data della comparizione (avendo la società aperto tardivamente la casella di posta certificata), non compromette il diritto di difesa della fallenda atteso che, sia la notifica al domicilio sia quella a mezzo PEC, si fondano sullo stesso principio di fondo che è quello della presunzione di conoscibilità dell’atto secondo un criterio di ordinaria diligenza del destinatario.

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