Fallimento: valida notifica presso la sede sociale della s.r.l estinta.

Corte di Cassazione, sez. VI-1 civ., 13 gennaio 2017, n. 5253 (dep.1 marzo 2017).

La società cancellata dal registro delle imprese mantiene la capacità processuale nelle fasi caratterizzanti  la disciplina del fallimento. Pertanto è valida la notifica effettuata ai sensi dell’art. 15, terzo comma, L.F. presso l’ultima sede risultante dal registro delle imprese della s.r.l. cancellata. (Redazione)(Riproduzione riservata).