Fallimento: rinuncia agli effetti del giudicato pronunciata da curatela; impossibilità per il fallito tornato in bonis di giovarsi del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado tra curatela e controparte.

Corte di cassazione, sez. II civ., 10 novembre 2016, n. 6845 (dep. 16 marzo 2017). Presidente: MATERA; Relatore: COSENTINO.

 Il fallito, tornato in bonis, non può beneficiare del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado tra la curatela del proprio fallimento e la controparte, perché ciò gli è precluso dalla rinuncia al riguardo formulata a suo tempo dalla curatela stessa.

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