Fallimento: reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali; punibilità della condotta individuata nel mancato accantonamento delle somme dovute all'erario.

Cassazione Penale, sez. III, n. 3705/2014, del 19 dicembre 2013. Presidente: GENTILE; Relatore: ANDREAZZA.

 

Lo stato di insolvenza non libera da responsabilità penale l'amministratore della società che ha omesso di versare le ritenute sulle retribuzioni erogate ai dipendenti. Egli infatti ha comunque l'obbligo di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere il proprio obbligo, anche se ciò dovesse comportare l'impossibilità di pagare i compensi nell'intero ammontare.