Fallimento: irrilevanza mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 21 dicembre 2016, n. 12537, (dep. 18 maggio 2017). Presidente: DIDONE.  Relatore: ACIERNO.

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinchè il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore. E' dunque irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da tale condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere dall'istanza presentata.  (Principio di diritto).