Fallimento: credito concernente l'aggio per la riscossione e esecuzione esattoriale, carattere concorsuale solo se l'attività di riscossione viene svolta prima della dichiarazione di fallimento.

Tribunale di Treviso, sez. II civ., 1 dicembre 2015, (dep. 18 dicembre 2015). Presidente: FABBRO. Relatore: ROSSI.

 Il credito riguardante l’aggio per la riscossione e l’eventuale esecuzione esattoriale ha carattere concorsuale solo se la relativa attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, anche solo con la notifica della cartella di pagamento prima della dichiarazione di fallimento del contribuente. Nella specie è stata rigettata l’opposizione allo stato passivo rilevando che l’attività di esazione era stata iniziata dopo l’apertura della procedura concorsuale con la conseguenza che l’aggio e le spese esecutive non sono dovute al concessionario.(Redazione)(Riproduzione riservata).