Fallimento: concordato fallimentare; creditori irreperibili nei concordati fallimentari; custodia somme; incameramento.
Corte Appello di Venezia, sez. I civ., 26 gennaio 2017, (dep. 26 gennaio 2017). Presidente Relatore: BRUNI.
I creditori irreperibili nei concordati fallimentari godono di un trattamento più favorevole rispetto a quanto accade nella procedura fallimentare. Invero, è prevista in tal caso come facoltativa la custodia di quanto spettante ai creditori contestati, condizionali o irreperibili e vi è la possibilità di evitare che le somme spettanti a tali creditori siano incamerate come conti dormienti entro cinque anni dal deposito, non essendo prescritta la procedura dell’incameramento, a patto che l’assuntore resti reperibile e solvibile nei cinque anni successivi che mancano alla prescrizione. Nella specie, la Corte d’Appello ha accolto il reclamo proposto e ha disposto lo svincolo della somma depositata sul libretto postale e la restituzione all’Assuntore.