Fallimenti: opposizione allo stato passivo; D.I. opponibile alla procedura; spese legali del giudizio di opposizione al D.I.; inammissibilità.

Tribunale di Treviso, 28 febbraio 2014 (dep. 9 marzo 2014). Presidente Relatore: FABBRO.

Il D.I., sulla cui base fu iscritta ipoteca, munito di dichiarazione giudiziale ex art. 647 c.p.c. emessa in data anteriore al fallimento è titolo opponibile nonostante pendesse il giudizio di opposizione al D.I. introdotto ex art. 650 c.p.c.; vanno ammesse, in chirografo, le spese legali liquidata nel decreto ingiuntivo mentre non possono essere ammesse le spese legali del giudizio di opposizione a D.I. in quanto trattasi di giudizio interrotto col fallimento. (Redazione) (Riproduzione riservata).