Concordato preventivo: sulla natura di "assicurare il pagamento"; criteri valutativi e caratteristiche; analisi comparative.

Tribunale di Padova, sez. I civ., 28 aprile 2016 (dep. 2 maggio 2016). Presidente Relatore: MAIOLINO.

L'espressione "deve assicurare" prevista dall'art. 160, u.c., L.F. deve essere intesa come sinonomo di impegno obbligatorio e non semplicemente descrittivo e, in concreto, "pur non richiedendosi impegni irrevocabili all'acquisto o altre forme di garanzia della vendita, appaiono imprescindibili rigorose e concrete valutazioni sulla plausibilità della realizzazione dei valori indicati, attraverso per esempio comparazioni con vendite similari, soggette poi a verifiche di tenuta in presenza di fattori di rischio (...) o rigorosi stress test, che non possono però consistere nella mera ipotesi di vendita ad un prezzo inferiore del 15% rispetto alla stima, quando già la vendita in sede giudiziale può comportare il meccanismo della c.d. offerta minima al 75% rispetto al prezzo base d'asta".