Concordato preventivo: sospensione e scioglimento dei contratti; non ritenuto in astratto necessario il contraddittorio; convocati i terzi per evitare ritardi nella procedura.

Tribunale di Rovigo, 18 settembre 2014. Presidente: D'AMICO; Relatore: MARTINELLI.

In materia di sospensione e/o scioglimento dei contratti, pur ritenendo che la mancata audizione dei contraenti in bonis non recherebbe alcun pregiudizio, poichè il principio del rispetto del contraddittorio – valorizzato dall’art. 111 Cost. – non esiste in sé e per sé, ma esclusivamente quale veicolo imprescindibile per l’esercizio di diritti e facoltà giuridiche attribuite alla parte e deve assumersi come non possa esservi lesione del contraddittorio ove la parte che lamenti la pretermissione di tale diritto non abbia una posizione giuridica tutelata dall’ordinamento attraverso l’esercizio di un diritto, prendendo altresì atto che la giurisprudenza maggioritaria come quella della Corte di Appello di riferimento reputa indispensabile, ai fini della validità giuridica della autorizzazione, la convocazione dell’altro contraente, onde evitare eventuali impugnazioni e ritardi nella procedura, l'arresto aderisce alla predetta impostazione. (Redazione) (Riproduzione riservata).