Concordato preventivo: sospensione dei contratti di anticipazione bancaria. (CdA TN, decr. 375/14 e 376/14).

Corte di Appello di Trento, 9 dicembre 2014, n. 375 (dep. 16 dicembre 2014). Presidente: TAGLIALATELA; Relatore: ERLICHER.

Corte di Appello di Trento, 9 dicembre 2014, n. 376 (dep. 16 dicembre 2014). Presidente: TAGLIALATELA; Relatore: ERLICHER.

Deve ritenersi applicabile l'art. 169bis L.F. anche in pendenza del concordato con riserva, sulla base del dato letterale della normativa vigente come pure ricavando il principio da una interpretazione sistematica "che valorizza la finalità strumentale della misura adottata al buon esito della procedura concorsuale", con la precisazione che non sarebbe invece applicabile lo sciogliemento, anche in assenza di contraddittorio "rilevato che l'art. 169bis nulla dice in ordine alla necessità di un contraddittorio preventivo e che la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare le esigenze di celerità della misura"; nemmeno è da ritenersi necessaria la determinazione di relativo indennizzo. (Redazione) (Riproduzione riservata).

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 169bis L.F. anche i contratti bancari di anticipazione di fatture e ricevute bancarie, rilevato che "anche in questo tipo di contratti permangono, durante l'intero rapporto, attività a carico della banca quali l'incasso dei crediti in forza del mandato ricevuto, la loro compensazione e più in generale un comportamento diligente nella gestione dei rapporti e che, invero, sono proprio le prestazioni della banca a risentire maggiormente della sospensione, dal momento che il beneficiario dell'anticipazione di per sè non deve astenersi da attività a suo carico"; tale interpretazione sarebbe così rispettosa della ratio della disciplina vigente, "tesa a consentire di paralizzare gli effetti dei rapporti negoziali pendenti che possono incidere negativamente sulla fattibilità della procedura concordataria". (Redazione) (Riproduzione riservata).