Concordato preventivo: scioglimento rapporti di conto corrente società ammessa al concordato preventivo; atto di ordinaria amministrazione; non necessità autorizzazione G.D.; non luogo a provvedere.

Tribunale di Vicenza, 23 febbraio 2017. Giudice Delegato: BORELLA.

 Lo scioglimento dei rapporti di conto corrente è potere che rientra negli atti di ordinaria amministrazione e che come tali, sono esercitabili autonomamente dalla società ammessa al concordato preventivo, senza necessità di ricorrere all’autorizzazione del G.D. Nella specie, è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di scioglimento e chiusura di rapporti bancari, potendo il correntista (id est società ammessa al concordato), provvedervi autonomamente. (Redazione)(Riproduzione riservata)