Concordato preventivo: natura dell'attestazione; omissioni di riscontri esterni; termine per il deposito con la domanda di concordato; impossibilità di sostituzione; affitto d'azienda; inammissibilità concordato.

Tribunale di Rovigo, 20 marzo 2015. Presidente: D'AMICO; Relatore: MARTINELLI.

Rilevato che l'attestazione, la quale non costituisce il piano ma ne rappresenta la certificazione, non possa essere sostituita in un momento successivo al deposito della domanda di concordato dato che la normativa vigente ammette solo una integrazione a sostegno di una certificazione già esistente, si deve dichiarare inammissibile la proposta di concordato che presenta una attestazione che non permetta al Tribunale un adeguato vaglio di ammissibilità, visto che, qualora "la modifica fosse possibile già in una fase antecedente alla ammissione (nell'ipotesi di vizio della stessa tale da determinare la dichiarazione di inammissibilità) il legislatore avrebbe inutilmente concesso la possibilità di apportare delle integrazioni (che letteralmente presuppongono una proposta di per sè ammissibile, poichè diversamente non si tratterebbe di integrazione, ma di sostituzione [...]), essendo tale facoltà già insita nel potere di modificazione di cui all'art. 175 l.f.". (Redazione) (Riproduzione riservata).

Deve ritenersi inammissibile un concordato basato su un contratto di affitto d'azienda che prevede un diritto di opzione di acquisto a favore del locatario con detrazione dei canoni di affitto versati medio tempore, per violazione dell'art. 182 L.F. che impone la regola della competitività. (Redazione) (Riproduzione riservata).