Concordato preventivo: istanza di sospensione e scioglimento contratti bancari; mancata indicazione di contratti bancari; indeterminatezza della domanda; necessaria integrazione.

Tribunale di Rovigo, decr. 20 marzo 2015. Presidente: D'AMICO; Relatore: MARTINELLI.

Deve ritenersi assente in capo al terzo contraente una legittimazione in sede di ricorso per concordato preventivo ad eccepire la inammissibilità della procedura per la tardiva notificazione del ricorso, la quale non può determinare la nullità e/o l’inammissibilità e/o improcedibilità della domanda  attribuendo la violazione del termine minimo difensionale (assegnato dal Giudice), il diritto al rinvio dell’udienza per apprestare una difesa tecnica; nel caso in cui la società ricorrente non abbia puntualmente indicato i contratti bancari cui acceda un mandato all’incasso con patto di compensazione, non producendo nemmeno i relativi contratti, si determina, prima che una lesione del diritto di difesa ex art. 111 Cost., una indeterminatezza della domanda e correlativamente dell’eventuale provvedimento autorizzativo, ma considerato che tali omissioni “non possano determinare la improcedibilità o inammissibilità della domanda di autorizzazione alla sospensione dei contratti (che potrebbe essere legittimamente riproposta in qualunque momento), quanto la necessità di una integrazione”. (Redazione) (Riproduzione riservata).