Concordato preventivo: istanza autorizzazione pagamento fornitori strategici; mancanza attestazione essenzialità pagamenti; pagamento relativo a contratti pendenti; non luogo a provvedere.

Tribunale di Rovigo, decr. 1 agosto 2016. 

Deve essere rigettata l’istanza di autorizzazione al pagamento di alcuni fornitori “strategici”  nel caso in cui manchi l’attestazione circa la essenzialità dei pagamenti per la prosecuzione della attività di impresa e la funzionalità ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, sulla base del principio per il quale durante la pendenza del concordato (sia nella fase in bianco, sia nella c.d. fase piena) sia vietato il pagamento dei creditori anteriori, determinandosi diversamente una alterazione della par condicio creditorum. Nel caso diverso in qui l’istanza di autorizzazione riguardi dei contratti che si sono perfezionati prima del deposito della domanda di concessione del termine di cui all’art. 161, VI comma l.f. e che non sono stati eseguiti da nessuna delle due parti, non è dato provvedere in alcun modo visto che risulta estraneo all’alveo di operatività dell’art. 182 quinquies l.f. l’ipotesi di contratti pendenti al deposito della domanda di concordato; d’altra parte, “la scelta imprenditoriale non di chiedere la autorizzazione allo scioglimento del contratto, ma di procedere al suo adempimento assumerà, dunque, una valenza orientativa solo per l’espressione del voto da parte dei creditori, risolvendosi in una valutazione di opportunità economica”. (Redazione) (Riproduzione riservata).