Concordato preventivo: giudizio di omologa; transazione fiscale; ruolo del Tribunale; modalità di attuazione del programma di liquidazione.

Tribunale di Rovigo, decr. 14 aprile 2015. Presidente: D'AMICO; Relatore: MARTINELLI.

Il giudizio di omologazione del concordato preventivo possiede un contenuto vincolato relativo sulla regolarità dello svolgimento delle operazioni di voto e alla permanenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e insussistenza di elementi idonei alla revoca dello stesso; di conseguenza, constatato che nel caso di specie il programma di liquidazione consiste sostanzialmente nel recupero di crediti e nella vendita di beni mobili ed immobili, compete al tribunale individuare le modalità di attuazione attraverso il richiamo agli artt. 182 ss. e 105 ss L.F., ad opera del designando liquidatore e sotto il controllo del commissario giudiziale. (Redazione) (Riproduzione riservata).