Concordato preventivo: finalità della procedura; assenza di fondo rischi; mancata valutazione passività potenziali; rigetto omologa.

Tribunale di Trento, 11 dicembre 2014. Presidente: GIULIANI; Relatore: ATTANASIO.

In ragione della duplice finalità perseguita dalla procedura di concordato, che ex Cass. SS.UU. 1521/2013 consiste nel superamento della situazione di crisi del debitore e nel riconoscimento in favore dei creditori di una minimale consistenza del credito vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti, deve essere rigettata la domanda di omologa di un concordato che non preveda alcun fondo rischi per oneri imprevisti o minori incassi e che indichi una minima soddisfazione dei creditori senza tenere in dabita considerazione talune ingenti passività potenziali. (Redazione) (Riproduzione riservata).