Concordato preventivo: credito IVA non degradabile; predisposizione classe unica di voto; ipotesi di abuso del concordato; revoca dell'ammissione al concordato.

Tribunale di Rovigo, 2 dicembre 2014. Presidente: D'AMICO; Relatore: MARTINELLI.

Sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il Tribunale riconosce come il credito IVA non possa essere degradato, in virtù della natura sostanziale dell’art. 182 ter L.F., ritenuto anche che "la differente disciplina che ha nell’ambito delle procedure liquidatorie (esecutiva o fallimentare), non può assurgere ad argomento a favore della tesi della degradabilità, data la diversa natura negoziale e dispositiva del concordato preventivo rispetto alle predette procedure" e rilevando per implicito "come tale indirizzo giurisprudenziale non sia solo uniformemente applicato da tutti i Tribunali del distretto, ma sia stato recentemente condiviso anche dalla Corte di Appello di Venezia". (Redazione) (Riproduzione riservata).

Nel caso in cui la predisposizione di una classe unica votante, in una situazione concreta in cui sussista una palese disomogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi dei creditori privilegiati e di quelli chirografari, costituisce una ipotesi di abuso concordatario, ovvero di "ingiustificata predisposizione di modalità di votazione pregiudizievoli per alcuni creditori a favore di altri, al fine di ottenere l’approvazione, a maggioranza, dello stesso (sul punto cfr. Cassazione, 10 febbraio 2011, n. 3274)", considerato che "il principio della forza vincolante della maggioranza presuppone il fatto che tale maggioranza si sia formata correttamente, sicché laddove i poteri di sindacato di merito del Tribunale sono stati del tutto limitati in riferimento alla convenienza della proposta, devono espandersi in riferimento alla verifica di un legittimo esercizio del diritto della parte ricorrente di non formare più classi". (Redazione) (Riproduzione riservata).