Concordato preventivo: concordato tipo c.d. misto con prevalenza componente continuità; incompatibilità tra l'affitto d'azienda e concordato in continuità; dichiarazione di fallimento.

Tribunale di Pordenone, 19 gennaio 2017. Presidente: BIASUTTI; Relatore: DALL'ARMELLINA.

L'affitto di azienda non è compatibile con il concordato c.d. in continuità sia per l'omessa previsione normativa nell'ambito dell'art. 186bis L.F., sia per la riferibilità a terzi della continuità temporanea cui è funzionale l'affitto, sia in virtù della cessazione dell'attività imprenditoriale del debitore conseguente all'affitto e alla successiva vendita; "Invero, il concordato in continuità non può che comportare una sopportazione del rischiod'impresa da parte dei creditori concorsuali che può giustificarsi e sussistere se e fino a quando l'impresa sia gestita dall'imprenditore e la gestione continui a presentare dei profili di aleatorietà", rischio che non può essere ravvisato nell'ipotesi in cui siano predeterminati i criteri e i corrispettivi dell'affitto e della successiva cessione dell'azienda.