Concordato: non falcidiabilità crediti erariali; contenuto minimo proposta concordato preventivo.

Tribunale di Padova, 30 maggio 2013; Presidente Relatore: SANTINELLO.

 

In caso di incapienza del patrimonio del debitore a soddisfare tutti i crediti privilegiati, il concordato preventivo potrà ritenersi ammissibile ove sia previsto: il pagamento dei suddetti crediti nel rispetto della graduazione ordinaria nei soli limiti di capienza dell’attivo, con degradazione a chirografo della parte eccedente; il pagamento integrale del credito IVA e per ritenute con l’apporto di nuova finanza; il pagamento di una quota non irrisoria dei crediti chirografari. (Redazione) (Riproduzione riservata).