Concordato: mancanza requisiti; pagamenti non autorizzati di crediti per prestazioni anteriori; revoca.

 

Tribunale di Padova, 4 luglio 2013; Presidente Relatore: SANTINELLO.

 

La declaratoria di inammissibilità ex art. 162 L.F. può trovare fondamento anche nel pagamento integrale e non autorizzato di crediti anteriori soggetti al concorso; la condotta evidenzia un uso abusivo e distorto da parte del debitore dello strumento concordatario e degli effetti protettivi collegati al deposito della domanda, dal momento che il divieto di azioni esecutive e cautelari, che serve ad assicurare all’imprenditore il tempo necessario per approntare un piano ragionevole e fattibile per il superamento della crisi, viene invece utilizzato per soddisfare a suo piacimento alcuni suoi creditori a discapito degli altri; censura ex art. 173 L.F. anche nel caso in cui il debitore proceda a licenziamenti di dipendenti senza richiedere la necessaria autorizzazione ex art. 161, comma VII, L.F. trattandosi di atto eccedente l’ordinaria amministrazione in relazione alle gravi ripercussioni economiche che un licenziamento illegittimo, anche per motivi puramente formali, può comportare sul patrimonio sociale. (Redazione) (Riproduzione riservata).