Concordato: DURC; applicabilità art. 5 D.M. 279/2007; riconoscimento sussistenza requisito di regolarità contributiva.

Tribunale di Trento, ord. 24 dicembre 2014 (dep. 29 dicembre 2014). 

Premesso che nell'ambito del concordato con riserva, deve essere riconosciuta la regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC, poichè la fattispecie rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 5, n. 2, lett. b, del D.M. 297/2007 il quale prescrive che "La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di (...) b. sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative"; conseguentemente, il requisito di regolarità contributiva ai fini del DURC deve essere considerato sussistente dall'ente anche nella fase di concordato, stante il principio generale di sospensione/divieto di pagamento dei crediti anteriori ex art. 168 L.F.; preso atto, però, che il provvedimento precedente [già pubblicato su questa Rivista] era stato disatteso dagli uffici locali INPS e INAIL sulla base di istruzioni ricevute dalla Direzione Centrale del Ministero del Lavoro, il Tribunale ha autorizzato il pagamento di crediti INAIL e INPS "considerato che il possesso di DURC è funzionale alle finalità della procedura". (Redazione) (Riproduzione riservata).