Concordato in continuità: anticipazione ricevute bancarie; mandato all'incasso dopo presentazione domanda di concordato; non ammissibile.

Tribunale di Padova, 23 maggio 2013; Presidente: SANTINELLO; Relatore: ZAMBOTTO.

 

Solo in presenza di specifico e preesistente patto di compensazione, che è onere dell'istituto bancario dimostrare, è pos la compensabilità dei crediti vantati dalla Banca verso il debitore in concordato con le somme riscosse dopo la presentazione di domanda di concordato preventivo. Non è ammessa la compensabilità in caso di semplice mandato all’incasso, posto che in tale ipotesi vi è un mero conferimento alla banca della legittimazione alla riscossione del credito, che però rimane nella titolarità del mandante. (Redazione) (Riproduzione riservata).