Altre procedure: domanda di esdebitazione proposta dal fallito dopo la chiusura del fallimento per definitiva ripartizione dell'attivo; valutazione comparativa da parte del Tribunale; verifica bilanciamento di interessi.

In materia di esdebitazione, ai sensi dell’art. 142 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il Giudice può, secondo il suo prudente apprezzamento, valutare comparativamente la consistenza dei debiti esistenti rispetto a quanto dovuto complessivamente.

Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la domanda di esdebitazione proposta dal fallito dopo la chiusura del fallimento per definitiva ripartizione dell’attivo, non potendosi ritenere verificato un adeguato bilanciamento di interessi  tra le ragioni del reclamante e quelle del ceto creditorio, a causa della notevole sproporzione della percentuale dei crediti soddisfatti dalla procedura rispetto a quanto complessivamente dovuto. Tribunale di Treviso, sez. II civ., 6 giugno 2017 (dep. 8 giugno 2017). Presidente: FABBRO. Relatore: ULIANA. (Redazione)(Riproduzione riservata).