Concordato preventivo – Decreto di inammissibilità della proposta ex art. 173 l. fall. – Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, co. 7, Cost. – Difetto di decisorietà – Difetto di definitività – Inammissibilità
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., 11 maggio 2026, n. 4127/2026 R.G., Pres. Ferro
Il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 162, comma 2, o revoca l'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l. fall., senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento, non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., per difetto del requisito della decisorietà, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non essendo idoneo al giudicato. Ove invece il medesimo provvedimento statuisca anche sulla permanenza degli effetti del fallimento, assumendo così valore di sentenza, è ugualmente inammissibile il ricorso straordinario per difetto del requisito della definitività, trattandosi di provvedimento impugnabile con il reclamo ex art. 183 l. fall. secondo lo schema procedimentale di cui all'art. 18 l. fall. (Redazione – Riproduzione riservata)

