Concordato con riserva – Proroga di fideiussioni autorizzata dal tribunale – Nuovo contratto – Prededucibilità ex art. 161, comma 7, l. fall. – Crediti di regresso derivanti da escussione delle garanzie
Corte di Cassazione, ordinanza 18 maggio 2026, n. 14638
Nel concordato con riserva, la proroga della validità di fideiussioni scadute, autorizzata dal tribunale ai sensi dell’art. 161, comma 7, l. fall., integra un nuovo contratto quando non sia prevista da meccanismi automatici; ne consegue che i crediti di regresso sorti dall’escussione delle garanzie in costanza della procedura sono prededucibili, in quanto derivanti da atti legalmente compiuti dal debitore. (Redazione – Riproduzione riservata)

