Accordo di risanamento ex art. 67 l. fall. – Ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. – Opponibilità al fallimento – Onere della prova nel giudizio di opposizione allo stato passivo
Corte di Cassazione, ordinanza 16 maggio 2026, n. 14537
La ricognizione di debito contenuta in un accordo di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, è opponibile alla massa dei creditori e fa presumere l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova contraria gravante sulla curatela; nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore deve provare la fonte negoziale o legale del credito, mentre spetta alla curatela dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell’obbligazione. (Redazione – Riproduzione riservata)

