Informazioni segrete – Art. 98 c.p.i. – Onere di allegazione e prova – Requisiti cumulativi – Misure di segretezza – Valutazione in concreto

Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Impr., 27 gennaio 2026, Sent. n. 664/2026, Pres. Tosi, Rel. Campagner

 

In tema di tutela delle informazioni segrete ex art. 98 c.p.i., chi agisce deve allegare e provare la titolarità del diritto e, quanto alle informazioni asseritamente segrete, la sussistenza congiunta dei requisiti di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 98 c.p.i.: (i) la consistenza e la precisa configurazione delle informazioni (anche in forma di codici sorgente e disegni/progetti), (ii) la loro non facile accessibilità al pubblico e il valore economico derivante dalla segretezza, nonché (iii) l’adozione, da parte del titolare, di misure ragionevolmente adeguate a preservare la segretezza; tali misure, volte sia a prevenire la divulgazione da parte di dipendenti/collaboratori sia l’accesso diretto di terzi, possono essere fisiche, tecnologiche e organizzative e vanno valutate caso per caso in relazione, tra l’altro, a dimensioni dell’impresa, natura dell’informazione e numero/qualità degli accessi. (Redazione - Riproduzione riservata)