Omessa o tardiva esibizione contabile ex art. 2476 c.c. – Responsabilità dell’amministratore – Danno alla società
Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Impr., 27 gennaio 2026 , sent. n. 691/2026. Presidente: VONO. Relatore: PANCHIERI
L’amministratore di s.r.l., tenuto a curare la regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie (ivi compreso il libro giornale) e ad attivarsi, se necessario, nei confronti del professionista incaricato, risponde ex art. 2476, commi primo e terzo, c.c. dei danni arrecati alla società quando l’omessa o tardiva esibizione della documentazione impedisca il tempestivo esercizio del diritto di accesso del socio ex art. 2476, comma secondo, c.c., determinando la condanna della società al pagamento di astreintes e delle spese dei giudizi cautelari; il pregiudizio è attuale anche se la penalità non sia ancora stata materialmente pagata, in quanto certa ed esigibile (con conseguente obbligo di accantonamento).(Redazione - Riproduzione riservata)

