Misure protettive ex art. 44 CCII – Segnalazione a sofferenza – Centrale Rischi – Rischio meramente ipotetico – Rigetto dell’istanza cautelare

Misure protettive ex art. 44 CCII – Segnalazione a sofferenza – Centrale Rischi – Responsabile autonomia degli intermediari – Rigetto dell’istanza cautelare
Trib. Verona, Sez. II civ., ord. 26 febbraio 2025, n. 16/2025 – Giud. des. M. Attanasio

Nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 44 CCII, la segnalazione a sofferenza delle esposizioni del debitore in Centrale Rischi, durante la fase prenotativa e sino all’esito della procedura, costituisce un’ipotesi eccezionale, consentita solo in presenza di elementi oggettivi nuovi sopravvenuti, come rigorosamente definiti dalle Circolari della Banca d’Italia nn. 139/1991 e 272/2008, restando esclusa in caso di circostanze connesse alla proposta concordataria, all’iter procedurale o ad iniziative di risanamento. Ne consegue che il rischio meramente eventuale di una segnalazione a sofferenza non giustifica l’adozione di un provvedimento cautelare inibitorio ex art. 54 CCII, non potendo essere disposta un’inibitoria preventiva e generalizzata incompatibile con la responsabile autonomia degli intermediari finanziari prevista dalla disciplina di vigilanza, ferma restando la possibilità di tutela ex post mediante ordine di cancellazione in caso di segnalazione illegittima. (Redazione – Riproduzione riservata)

Nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 44 CCII, devono intendersi quali elementi oggettivi nuovi che giustificano la segnalazione a sofferenza delle esposizioni del debitore in Centrale Rischi quelle circostanze “sopravvenute rispetto alla data di deposito della domanda di concordato e la cui conoscenza sia intervenuta durante la procedura (a far data dal deposito della domanda sino all’omologa del concordato)”, nonché “ritenute idonee dall’intermediario segnalante a determinare l’inadempimento o l’annullamento del concordato (es: dolosa alterazione della situazione patrimoniale dell’impresa nonché la dolosa sottrazione ovvero la dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo”, restando viceversa escluso che possano essere idonei a tal fine profili attinenti alla proposta concordataria (per esempio la ritenuta inadeguatezza del soddisfacimento proposto o iniziative adottate dal debitore ai fini del risanamento) oppure altri eventi connessi all’iter procedurale oppure ancora la valutazione operata da altri intermediari. (Redazione – Riproduzione riservata)