Concordato preventivo – Inammissibilità – Rinuncia – Atti di frode
Concordato preventivo – Inammissibilità – Rinuncia – Atti di frode – Artt. 162 e 173 l.f.
Tribunale di Vicenza, decreto, 5 dicembre 2025 - Pres. Rel. G. Limitone
In tema di concordato preventivo, è inammissibile, ai sensi dell’art. 162 l.f., la proposta presentata dal debitore che abbia rinunciato a una precedente domanda di concordato nel corso della fase di cui all’art. 173 l.f., quando tale rinuncia risulti finalizzata a sottrarsi all’accertamento di atti di frode e denoti un uso distorto dello strumento concordatario. In tale ipotesi, il Tribunale può valorizzare la rinuncia quale elemento sintomatico dell’esistenza degli atti di frode, ritenendoli accertati, e fondare la declaratoria di inammissibilità della nuova proposta sulle risultanze emerse nella procedura precedente, anche se definita per effetto della rinuncia senza formale pronuncia di revoca ex art. 173 l.f. (Redazione – Riproduzione riservata)

