Impossibilità di funzionamento dell'assemblea – Scioglimento della società

Artt. 2484, 2485, 2486 c.c.

Trib. Venezia, sez. spec., decr. 2 ottobre 2025 - Pres. L. Tosi, Rel. F. Doro

 

L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea determina lo scioglimento della società ex art. 2484, primo comma, n. 3, c.c. laddove si traduca in una vera e propria paralisi dell’attività assembleare, e quindi vi sia una situazione in cui l’assemblea sia incapace di funzionare in maniera stabile ed irreversibile per quanto concerne l’adozione di delibere essenziali per la vita sociale. (Redazione – Riproduzione riservata)

 

L’art. 2486 c.c. prevede la responsabilità degli organi sociali per l’omessa o la tardiva adozione degli adempimenti e delle delibere conseguenti al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c.  Invero, se il legislatore prevede una responsabilità per gli amministratori e i sindaci che non abbiano tempestivamente rilevato la causa di scioglimento e abbiano proseguito l’attività sociale in ottica di continuità anziché di mera conservazione, allora il Tribunale non può in alcun modo differire l’efficacia dello stato di scioglimento che accerta ai sensi dell’art. 2485 c.c. (Redazione – Riproduzione riservata)