Sull'irretroattività del nuovo art. 2407 c.c.

Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Impr. 10 ottobre 2025, sent. n. 4723/2025. Presidente e Relatore: VONO.

 

La disciplina introdotta dalla legge n. 35/2025, che ha modificato l’art. 2407 c.c. limitando la responsabilità risarcitoria dei sindaci entro il tetto massimo del compenso percepito (rectius: stabilito), non può trovare applicazione retroattiva. In mancanza di una disposizione transitoria, opera infatti il principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi, atteso che la novella - a differenza delle modifiche all’art. 2486, comma 3, c.c. e delle norme sul danno sanitario (art. 3, comma 3, d.l. n. 158/2012; art. 7, comma 4, l. n. 24/2017) - non si limita a introdurre criteri legali di liquidazione o parametri equitativi rivolti al giudice, bensì incide sullo statuto sostanziale della responsabilità dei sindaci, riducendo ex lege l’entità del risarcimento dovuto. Ne consegue che la nuova disciplina non può applicarsi a fatti anteriori alla sua entrata in vigore né ai giudizi pendenti, poiché l’applicazione retroattiva determinerebbe una compressione quantitativa di diritti risarcitori già sorti e acquisiti al patrimonio del danneggiato.