Mutuo – contratto di risparmio edilizio – consumatore – obblighi informativi rafforzati

Art. 1322 c.c. – Art. 1346 c.c. – Art. 1337 c.c. – Art. 2 e 34 D. Lgs. 206/2005

Tribunale di Rovigo, sez. I, ordinanza del 20 giugno 2025 – Pres. e Rel. G. Borella

Il mutuo, quale contratto reale, richiede la prova dell’effettiva erogazione della somma mutuata: la quietanza rilasciata nell’atto notarile e il riconoscimento di debito titolato non sono sufficienti a fondare l’esistenza del credito, permanendo l’onere in capo al mutuante di dimostrare la traditio della somma.

Il contratto di risparmio edilizio, nella versione diffusa in Italia, è nullo per difetto di determinatezza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1346 c.c., quando non siano specificati criteri e tempi di assegnazione, conteggi e condizioni minime, come richiesto anche dalla disciplina tedesca richiamata nel regolamento contrattuale.

La causa atipica di risparmio edilizio, se comporta oneri e costi maggiori rispetto a un ordinario mutuo fondiario senza offrire al consumatore un’utilità aggiuntiva, è priva di meritevolezza ex art. 1322 c.c.

Nei rapporti tra professionista e consumatore, sussistono obblighi informativi rafforzati, desumibili dall’art. 1337 c.c. e dall’art. 1469 ter c.c. (oggi art. 34 Cod. Consumo), la cui violazione incide sulla validità ed efficacia dell’operazione.

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