Composizione negoziata della crisi d'impresa – Misure protettive e misure cautelari dal medesimo contenuto– Applicabilità dopo la scadenza del termine

Art. 19 CCI

Tribunale di Padova, provvedimento del 12.09.2025 - G.I. Amenduni

Nella composizione negoziata della crisi d'impresa, alla scadenza del termine di 240 giorni fissato dall’art. 19, comma 5, CCII per la durata massima delle misure protettive tipiche, sono ammissibili, nei confronti di determinati creditori, misure cautelari aventi il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche già operanti ex art. 18 primo comma.