Liquidazione – Nomina del liquidatore

Art. 2487 c.c.

Tribunale di Venezia, sez. spec., decr. 5 giugno 2025, pubbl. 9 giugno 2025 – Pres. Est. C. Campagner

 

La nomina delle persone incaricate della liquidazione, con fissazione dei criteri di svolgimento della stessa, spetta, in prima istanza ai soci, atteso che il primo comma dell'art. 2487 c.c., prevede espressamente che gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbano convocare l'assemblea per le consequenziali determinazioni, mentre l'intervento del Tribunale è successivo ed eventuale, nell'ipotesi che già risulti inutilmente convocata apposita assemblea. (Redazione – Riproduzione riservata)