Art. 2409 c.c. – Consorzi – Competenza delle sezioni specializzate

Art. 2409 c.c. – Art. 2602 c.c. – Art. 3 D.Lgs. 168/2003

Tribunale di Venezia, sez. spec., decreto 17 luglio 2025, pubbl. 4 agosto 2025 – Pres. L. Tosi; Rel. L. Torresan

 

La competenza della sezione specializzata in materia di impresa è prevista esclusivamente per le controversie in ordine ai rapporti che riguardano le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, secondo l'elenco tassativo riportato all'art. 3 D.Lgs. 168/2003. I consorzi sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della norma, e ciò si spiega in ragione della diversa natura e dei diversi scopi perseguiti dagli stessi, ancorché costituiti in forma societaria, rispetto agli altri enti per i quali è prevista la competenza specializzata. (Redazione – riproduzione riservata)

 

La denunzia ex art. 2409 cc, per la quale sussisterebbe in ogni caso la competenza tabellare della sezione specializzata è norma di applicazione tassativa e pertanto, trattandosi di istituto espressamente previsto solo per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, non può essere estesa ai consorzi, seppure in forma societaria. (Redazione – riproduzione riservata)