Responsabilità dei Sindaci e limiti risarcitori – irretroattività della novella introdotta dalla L. 35/2025
Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, sentenza del 07.07.2025, n. 3343/2025. Pres. Rel. TOSI.
Con riferimento alla responsabilità dei sindaci, il danno non può sottostare al limite risarcitorio stabilito dalla novella dell’art. 2407 c.c. introdotta dalla l. 35/2025, che stabilisce un tetto massimo nel multiplo del compenso (e peraltro fa riferimento al compenso “percepito”, sì che alla lettera della norma, per questa parte quantomeno meritevole di interpretazione costituzionalmente orientata, basterebbe al Sindaco non ricevere compenso per esentarsi totalmente da responsabilità).
Infatti, da un lato la norma non stabilisce in alcun modo la propria retroattività; dall’altro, per superare il principio generale indicato dall’art. 11 delle preleggi, occorrerebbe che la disciplina, in mancanza di esplicite indicazioni, avesse un portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso, il che invero non si ravvisa.
Con la novella introdotta dalla l. 35/2025, non ci si trova innanzi, a differenza di altri casi talora richiamati come analoghi, ad una disciplina che introduce criteri per la liquidazione equitativa del danno, dettando quelle che talora sono chiamate “norme per il Giudice” (Cass. 28990/2019 sulla introduzione nella materia del danno da responsabilità sanitaria delle c.d. tabelle dei danni micropermanenti; Cass. 8069/2024 sulla novellazione del 2019 dell’art. 2486 c.c.) e che con espressione talora travisata, sono dette di natura “latamente processuale” (Cass. 5252/2024), ma si tratta invece di una disciplina che, se applicata retroattivamente, inciderebbe direttamente come limite massimo al risarcimento, venendo a limitare dunque quantitativamente la soddisfazione di diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti e perfetti, e solo abbisognevoli di accertamento giudiziale.
Nel limitare la risarcibilità di un diritto già sorto (nel caso che occupa, di un diritto risarcitorio derivante da fatti anteriori alla entrata in vigore della l. 35/2025) il legislatore interviene a decurtare, ex post, la portata e quindi la tutela di quel diritto.
Del resto analoghe conclusioni quanto alla non retroattività ha tratto la giurisprudenza relativamente a nova normativi introducenti limiti al ristoro dell’illecito: così in materia di tutela rispetto al licenziamento illegittimo (fra le molte Cass. Sez. L, 11105/1997).
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