Concessione abusiva di credito – prudente valutazione del merito creditizio – ragionevolezza delle prospettive di risanamento
Tribunale di Milano, Sez. II, 17.06.2025, sentenza n. 4937/2025, Presidente Rel. Est., VASILE, Giudice, GIANI, Giudice, PIPICELLI.
L’erogazione del credito è qualificabile come abusiva qualora l’istituto di credito, con dolo o colpa, conceda finanziamenti ad un’impresa che si trovi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria, in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi. La responsabilità della banca nei confronti della società finanziata si inquadra nell’ambito della responsabilità contrattuale da c.d. “contatto sociale”. Tale responsabilità trova fondamento nella violazione della regola dettata in materia di obbligazioni, che impone il rispetto dei canoni di diligenza professionale, ai sensi dell’art. 1176 c.c. L’istituto di credito è tenuto al rispetto dei principi di sana e corretta gestione, che includono l’obbligo di verifica in ordine alle concrete prospettive di superamento della situazione di difficoltà in cui versa la società. L’aspetto rilevante riguarda, dunque, la sussistenza o meno di fondate prospettive, sulla base di una valutazione ex ante, di superamento della crisi da parte della società finanziata, che versi in uno stato di crisi e di insolvenza, pur noto al soggetto finanziatore.
Il Curatore fallimentare è legittimato ad agire nei confronti della banca per i danni cagionati alla società fallita, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, ossia al medesimo titolo per il quale avrebbe potuto agire l’imprenditore danneggiato, deducendo la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato, per il pregiudizio causato al patrimonio della società dall’attività di finanziamento.
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