Divieto SCpA di accordare prestiti e fornire garanzie per acquisto e sottoscrizione proprie azioni – Responsabilità per condotte (o inadempimento) che hanno influito sulle determinazioni assunte dagli amministratori – Responsabilità dei sindaci

Artt. 2358, 2055, 2395 e 2043 c.c.

Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, 9 maggio 2025, sentenza n. 2306/2025; Giudice Rel. CAMPAGNER; Pres. TOSI.

L’art. 2358 cc, nel testo vigente dal 2008, il quale prevede un divieto in generale per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, consentendo alla società di concedere “assistenza finanziaria” solo alle condizioni specificate nella norma stessa tra cui vi è la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria, è applicabile anche alle società cooperative per azioni, come ribadito di recente anche da Cass. Civ. 372 del 2025. 

Rispetto all’inadempimento degli amministratori possono essere chiamati a rispondere, in concorso, ex art. 2055 c.c., anche soggetti che, pur non avendo mai rivestito cariche sociali,  hanno  posto  in  essere  condotte  (o  inadempimento)  che  hanno  influito  sulle  determinazioni assunte dagli amministratori e dunque hanno concorso a determinare il  pregiudizio subito dal  patrimonio  sociale,  in  considerazione  del  contributo  causale  ascrivibile  all’apporto  dato  da  ciascuno  di  essi  al  determinarsi  del  danno  comunque  ascrivibile, in via principale ex art. 2395 c.c., agli amministratori e al Direttore Generale. 

Quando il mancato funzionamento delle procedure interne di controllo è stato l’effetto di condotte fraudolente di singoli o di altri organi della banca non riconoscibili ex ante e, quindi, la scorrettezza gestionale degli amministratori (e i rischi correlati) non può essere percepita dai Sindaci attraverso le usuali operazioni di controllo, essi vanno esenti da responsabilità. 

(Massime a cura della redazione. Riproduzione riservata)