Divieto SCpA di accordare prestiti e fornire garanzie per acquisto e sottoscrizione proprie azioni – Responsabilità per condotte (o inadempimento) che hanno influito sulle determinazioni assunte dagli amministratori – Responsabilità dei sindaci
Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, 9 maggio 2025, sentenza n. 2306/2025; Giudice Rel. CAMPAGNER; Pres. TOSI.
L’art. 2358 cc, nel testo vigente dal 2008, il quale prevede un divieto in generale per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, consentendo alla società di concedere “assistenza finanziaria” solo alle condizioni specificate nella norma stessa tra cui vi è la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria, è applicabile anche alle società cooperative per azioni, come ribadito di recente anche da Cass. Civ. 372 del 2025.
Rispetto all’inadempimento degli amministratori possono essere chiamati a rispondere, in concorso, ex art. 2055 c.c., anche soggetti che, pur non avendo mai rivestito cariche sociali, hanno posto in essere condotte (o inadempimento) che hanno influito sulle determinazioni assunte dagli amministratori e dunque hanno concorso a determinare il pregiudizio subito dal patrimonio sociale, in considerazione del contributo causale ascrivibile all’apporto dato da ciascuno di essi al determinarsi del danno comunque ascrivibile, in via principale ex art. 2395 c.c., agli amministratori e al Direttore Generale.
Quando il mancato funzionamento delle procedure interne di controllo è stato l’effetto di condotte fraudolente di singoli o di altri organi della banca non riconoscibili ex ante e, quindi, la scorrettezza gestionale degli amministratori (e i rischi correlati) non può essere percepita dai Sindaci attraverso le usuali operazioni di controllo, essi vanno esenti da responsabilità.
(Massime a cura della redazione. Riproduzione riservata)