Fallimento: Azione revocatoria; Art. 2901, c.c.; Art. 66, L.F.; Legittimazione ad agire.

Cass. Civ., Sez. II, Sent. 6 dicembre 2022 (Dep.  11 gennaio 2023) n. 524. Presidente: DI VIRGILIO. Relatore: DONGIACOMO.

 

Anche nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro non sia formalmente cessato, Il lavoratore dipendente –  quale creditore sotto condizione del trattamento di fine rapporto – è senz’altro legittimato alla proposizione dell’azione finalizzata alla revoca ordinaria dell’atto di disposizione patrimoniale con il quale il datore di lavoro (che è il debitore della somma fino a quel momento maturata)  pregiudica le relative ragioni ai sensi dell’art. 2901, comma 1, c.c..

Allo stesso modo, in caso di fallimento del datore, il curatore può agire a norma dell’art. 66 L.F. per la revoca dell’atto di disposizione compiuto dal debitore poi fallito allegando e dimostrando che la pretesa al trattamento di fine rapporto di uno o più dipendenti dello stesso – se e nella misura in cui sia effettivamente maturata in epoca anteriore all’atto impugnato (ancorché inesigibile perché il relativo rapporto di lavoro era in quel momento ancora in corso di svolgimento) –  era stata pregiudicata dal suo compimento (Redazione) (Riproduzione Riservata).