Bancario: Ripetizione dell’indebito nei confronti dell’Istituto di credito; Onere della prova; Mezzi di prova.

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 24 ottobre 2022 (Dep. 11 novembre 2022) n. 33334. Presidente: DE CHIARA. Relatore: NAZZICONE.

 

Nell’ipotesi in cui il correntista agisca giudizialmente in ripetizione di indebito con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, è tale soggetto a doversi far carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto, in quanto con tale produzione il correntista assolve all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza rispetto ad essi di una valida causa debendi. Tuttavia, l’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, essendo possibile avvalersi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. Così, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili. (Redazione) (Riproduzione Riservata).